Al Presidente della Repubblica
Al Presidente Consiglio dei Ministri
Ai Presidenti di Camera e Senato
Al Presidente Regione Campania
Al Presidente Provincia di Napoli
Al Prefetto di Napoli
Loro Sedi
Al Presidente Consiglio dei Ministri
Ai Presidenti di Camera e Senato
Al Presidente Regione Campania
Al Presidente Provincia di Napoli
Al Prefetto di Napoli
Loro Sedi
RACCOLTA FIRME PER:
a. Richiesta di accesso dei cittadini ai documenti e rischi ambientali discarica di Terzigno e delle cave relative (Cava Pozzelle 1 – dismessa - Cava Pozzelle 2 – dismessa, sottoposta a sequestro - Cava Pozzelle 3 – dismessa - Cava Pozzelle 5 – attiva, sottoposta a sequestro - Ex Discarica S.A.R.I. – dismessa )
b. Richiesta di accesso dei cittadini ai documenti e rischi ambientali del Parco Naturale del Vesuvio
c. Richiesta di accesso ai documenti e rischi ambientali dei Comuni di Boscoreale, Boscotrecase e Terzigno
d. Richiesta di dimissioni dei Sindaci di Boscoreale - Boscotrecase e Terzigno
Premesso:
- che l’apertura della discarica di Terzigno pone non pochi problemi di ordine ambientale e per la salute dei cittadini dello stesso Comune di Terzigno e dei Comuni di Boscoreale e Boscotrecase;
- che la predetta discarica chiusa da molti anni sia per la sua saturazione sia per le implicazioni della malavita organizzata nella sua gestione, non è stata mai bonificata ;
- che la cittadinanza dei Comuni citati non ha mai avuto informazioni sul suo stato e su quanto è stato, nel tempo, sversato ;
- che la cittadinanza dei Comuni interessati non ha mai avuto informazioni sullo stato della salute dei cittadini dell’area interessata, non risulta alcuna indagine per le morti per tumore e per altre malattie;
- che la cittadinanza non ha mai avuto informazioni sui rischi cui sarà sottoposta per l’apertura della discarica ;
- che la cittadinanza non è mai stata chiamata a partecipare alle decisioni né ha avuto mai informazioni che riguardano la salute e l’ambiente e in particolar modo il livello del rumore, radiazioni, elettromagnetismo, rifiuti ( anche i rifiuti radioattivi) emissioni scarichi ecc.
- che la convenzione di Aarhus, del 25 giugno 1998 ratificata dall’Italia con la legge n.108 del 16/3/2001 prevede:
“………Dichiarando la necessità di proteggere, salvaguardare e migliorare lo stato dell’ambiente e di garantire uno sviluppo duraturo e ecologicamente razionale,
Riconoscendo che una tutela dell’ambiente adeguata è essenziale per il benessere dell’uomo ed anche per godere dei diritti fondamentali, compreso il diritto stesso alla vita,
Riconoscendo anche che ciascuno ha il diritto di vivere in un ambiente adatto a garantire la propria salute e il proprio benessere e il dovere sia individualmente che in associazione con gli altri di tutelare e di valorizzare l’ambiente nell’interesse delle generazioni presenti e future,
Tenendo conto che al fine di essere in grado di fare valere questo diritto e di adempiere a questo dovere, i cittadini devono avere accesso all’informazione, essere abilitati a partecipare al processo decisionale e avere accesso alla giustizia riguardo all’ambiente,rimanendo inteso che possono avere bisogno di un aiuto per esercitare i propri diritti,
Riconoscendo che, nell’ambito dell’ambiente, un miglior accesso all’informazione e la partecipazione maggiore del pubblico al processo decisionale consentono di prendere decisioni migliori e di applicarle in maniera più efficace, contribuiscono a sensibilizzare il pubblico ai problemi ambientali, gli danno l’opportunità di esprimere le proprie preoccupazioni e aiutano le autorità pubbliche a tenere queste ultime in debito conto, Cercando così di favorire il rispetto del principio dell’obbligo di rendicontazione e la trasparenza del processo decisionale e di garantire un maggior appoggio del pubblico alle decisioni prese nell’ambito ambientale,
Riconoscendo che è auspicabile che la trasparenza prevalga in tutte le sezioni dell’amministrazione pubblica e invitando gli organi legislativi ad applicare i principi di questa Convenzione nei propri lavori,
Riconoscendo altresì che il pubblico deve conoscere le procedure di partecipazione al processo decisionale per quanto attiene all’ambiente, avervi libero accesso e sapere come utilizzarli,
Riconoscendo inoltre il ruolo importante che i cittadini, le organizzazioni non governative e il settore privato possono avere nel campo della tutela dell’ambiente,
Desiderose di promuovere l’istruzione ecologica al fine di fare capire meglio quello che l’ambiente e lo sviluppo durevole sono e di incoraggiare il grande pubblico a prestare attenzione alle decisioni che hanno delle incidenze sull’ambiente e lo sviluppo duraturo e di partecipare a queste decisioni,
Notando, a tale proposito, che è importante ricorrere ai mass media così come ad altre modalità di comunicazione elettronica e alle altre modalità di comunicazione che faranno il loro ingresso in futuro,
Riconoscendo che è importante che i governi tengano pienamente conto nei loro processi decisionali delle considerazioni legate all’ambiente e che le autorità pubbliche debbano quindi avere a propria disposizione informazioni esatte, dettagliate e aggiornate in materia ambientale,
Sapendo che le autorità pubbliche sono detentrici d’informazioni relative all’ambiente nell’interesse generale,
Auspicando che il pubblico, comprese le organizzazioni, abbia accesso a meccanismi giudiziari efficaci affinché i loro interessi legittimi siano salvaguardati e la legge venga rispettata,
Notando che è importante informare correttamente i consumatori sui prodotti per consentire loro di fare delle scelte ecologiche in piena cognizione di causa,
Coscienti della preoccupazione del pubblico in merito alla diffusione volontaria di organismi geneticamente modificati nell’ambiente e alla necessità di aumentare la trasparenza e di rafforzare la partecipazione del pubblico al processo decisionale in questo settore,
Convinte che l’applicazione di questa Convenzione contribuirà a rafforzare la democrazia nella regione della Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa (CEE)……..
- Che il D.Lgs. 195/2005 ai seguenti articoli testualmente recita:
Art. 1
Finalità
1. Il presente decreto, nello stabilire i principi generali in materia di informazione ambientale, e' volto a:
a) garantire il diritto d'accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche e stabilire i termini, le condizioni fondamentali e le modalità per il suo esercizio;
b) garantire, ai fini della più ampia trasparenza, che l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati facilmente consultabili, promuovendo a tale fine, in particolare, l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
a) «informazione ambientale»: qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente:
1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi;
2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1);
3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonche' le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi;
4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;
5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3);
6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3);
b) «autorità pubblica»: le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, nonche' ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico;
c) «informazione detenuta da un'autorità pubblica»: l'informazione ambientale in possesso di una autorità pubblica in quanto dalla stessa prodotta o ricevuta o materialmente detenuta da persona fisica o giuridica per suo conto;
d) «richiedente»: la persona fisica o l'ente che chiede l'informazione ambientale;
e) «pubblico»: una o più persone, fisiche o giuridiche, e le associazioni, le organizzazioni o gruppi di persone fisiche o giuridiche.
Art. 3.
Accesso all'informazione ambientale su richiesta
1. L'autorità pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del presente decreto, l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse.
2. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 5 e tenuto conto del termine eventualmente specificato dal richiedente, l'autorità pubblica mette a disposizione del richiedente l'informazione ambientale quanto prima possibile e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta ovvero entro 60 giorni dalla stessa data nel caso in cui l'entità e la complessità della richiesta sono tali da non consentire di soddisfarla entro il predetto termine di 30 giorni. In tale ultimo caso l'autorità pubblica informa tempestivamente e, comunque, entro il predetto termine di 30 giorni il richiedente della proroga e dei motivi che la giustificano.
3. Nel caso in cui la richiesta d'accesso e' formulata in maniera eccessivamente generica l'autorità pubblica può chiedere al richiedente, al più presto e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta stessa, di specificare i dati da mettere a disposizione, prestandogli, a tale scopo, la propria collaborazione, anche attraverso la fornitura di informazioni sull'uso dei cataloghi pubblici di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero può, se lo ritiene opportuno, respingere la richiesta, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c).
4. Nel caso in cui l'informazione ambientale e' richiesta in una forma o in un formato specifico, ivi compresa la riproduzione di documenti, l'autorità pubblica la mette a disposizione nei modi richiesti, eccetto nel caso in cui:
a) l'informazione e' già disponibile al pubblico in altra forma o formato, a norma dell'articolo 8, e facilmente accessibile per il richiedente;
b) e' ragionevole per l'autorità pubblica renderla disponibile in altra forma o formato.
5. Nei casi di cui al comma 4, lettere a) e b), l'autorità pubblica comunica al richiedente i motivi del rifiuto dell'informazione nella forma o nel formato richiesti entro il termine di 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta stessa.
6. Nel caso di richiesta d'accesso concernente i fattori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2), l'autorità pubblica indica al richiedente, se da questi espressamente richiesto, dove possono essere reperite, se disponibili, le informazioni relative al procedimento di misurazione, ivi compresi i metodi d'analisi, di prelievo di campioni e di preparazione degli stessi, utilizzato per raccogliere l'informazione ovvero fa riferimento alla metodologia normalizzata utilizzata.
7. L'autorità pubblica mantiene l'informazione ambientale detenuta in forme o formati facilmente riproducibili e, per quanto possibile, consultabili tramite reti di telecomunicazione informatica o altri mezzi elettronici.
- che nessun Sindaco dei Comuni citati cui spetta il potere e la responsabilità di tutelare la salute pubblica dei cittadini nonché il potere e la responsabilità di custode dell'ambiente, e delle azioni di bonifica e ripristino ambientale al fine di evitare anche in termini preventivi ulteriori degenerazioni ambientali, ha assunto un atteggiamento di attenzione nei confronti dei rischi passati, presenti e futuri dovuti alla riapertura della discarica e ad utilizzare le norme in vigore muovendo dal "principio cautelativo" secondo il quale in permanenza di un dubbio sulla soglia di rischio, si adotta la soluzione piu' garantista per la salute umana;
- che i Comuni hanno autonomia e competenza, in virtù del dettame Costituzionale e di conseguenza per la delega conferita al Sindaco, della tutela della salute dei cittadini in quanto “Autorità Sanitaria” (T.U. degli enti locali, art. 54, comma 2) e in virtù dell’art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana “ La repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”;
- che l’attuale normativa sui vulcani attivi, il Vesuvio è un vulcano attivo, vieta l’apertura di discariche alle falde degli stessi; (D. Lgs 42\2004 lettera l, nelle aree interessate da attività vulcanica le discariche non vanno istallate per “non pregiudicare l’isolamento dei rifiuti”).
- che l’attuale presidenza del Parco del Vesuvio deputato alla salvaguardia ambientale del Parco alla sua valorizzazione e alla difesa del rischio vulcanico unitamente agli enti locali nulla ha potuto contro l’apertura della discarica in pieno Parco Naturale(sic!);
per tutto quanto in premessa si chiede
1. Il diritto di accesso, relativamente alla discarica di Terzigno e ai Comuni di Boscoreale, Boscotrecase e Terzigno, alle informazioni ambientali e i relativi rischi detenute dalle autorità pubbliche e ai rischi connessi alla salute dei cittadini muovendo dal "principio cautelativo" secondo il quale in permanenza di un dubbio sulla soglia di rischio, si adotta la soluzione piu' garantista per la salute umana.
2. Le informazioni ambientali e i relativi rischi, in particolare quelle relative alla discarica di Terzigno, al Parco Naturale del Vesuvio e ai Comuni di Boscoreale, Boscotrecase e Terzigno, dovranno comprendere oltre agli atti legislativi comunitari, nazionali, regionali o locali, concernenti direttamente o indirettamente l'ambiente; le politiche, piani e programmi relativi all'ambiente; le relazioni sullo stato dell'ambiente; dati o sintesi di dati ricavati dal monitoraggio di attività che incidono direttamente sull'ambiente; autorizzazioni con un impatto ambientale significativo e valutazioni dei rischi. Le informazioni dovranno essere "aggiornate, precise e confrontabili"
3. Le dimissioni dei Sindaci di Boscoreale, Boscotrecase e Terzigno in quanto nella loro qualità di responsabili della tutela della salute delle comunità amministrate e di custodi dell’ambiente, non hanno garantito e non garantiscono la tutela al diritto alla salute e all’ambiente.
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Mimmo Foraggio, Angelo Genovese, GiACoMo Acunzo, Pierluigi Raiola, Osservatorio Socio-Politico " Area Vesuviana", Ass. LiberaMente, Movimento per la difesa del territorio Area Vesuviana